ANCI Sardegna propone ai Comuni un ricorso contro l’IMU per i terreni montani.

L’ANCI Sardegna propone ai Comuni un ricorso  amministrativo congiunto contro il sopra citato decreto sull’esenzione dell’IMU per i terreni montani

Come noto in data 28 novembre 2014 è stato approvato il “Decreto esenzione dall’IMU per i terreni montani”, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2014.

Con il DM 66/2014 il Governo ha inteso rivedere la classificazione dei Comuni montani, eliminando i criteri precedentemente esistenti e introducendo come criterio principale l’altitudine del Comune dal livello del mare. Tale indicazione è riferita all’altitudine misurata nella Casa Comunale.

Il Decreto Interministeriale del 28 Novembre 2014 all’Art. 2 (di cui riportiamo per brevità il Comma 1 e 5) rimodula l’esenzione per i terreni agricoli e ridefinisce i comuni montani precedentemente individuati nella Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993:

“2. Sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre,individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna«Altitudine del centro (metri)».”

“5. L’individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del presente articolo, ai quali si applica l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

“Quindi, a seconda dell’altitudine e in attesa di novità possibili, valgono i seguenti scaglioni (Art. 2 c. 2):

· Fino a 280 metri di altitudine: nessuna esenzione;

· da 281 fino a 600 metri: esenzione solo per i terreni posseduti da Coltivatori Diretti e IAP con requisito previdenza agricola; l’esenzione si applica anche in caso di terreno posseduto da CD o IAP (Art. 2 c. 3) e concesso in comodato o in fitto ad altro CD o IAP.

· oltre 600 metri di altitudine: esenzione per tutti i terreni.

Pertanto, in virtù del DM 66/2014, una nuova fascia di contribuenti del territorio regionale, prima esentati verrebbero ad essere gravati da pesanti oneri economici. Inoltre il provvedimento governativo è intervenuto a bilanci comunali chiusi violando il principio dell’irretroattività delle norme, l’autonomia dei Comuni e il dettato costituzionale che pone i Comuni allo stesso livello dello Stato centrale e stabilisce il principio dell’annualità del bilancio.

Inoltre si ravvedono profili di illegittimità in quanto si suppone il difetto di proporzionalità e violazioni allo Statuto del contribuente.

In sede di Consiglio Nazionale ANCI la scrivente Associazione, con la condivisione e azione comune delle altre ANCI regionali, si è impegnata, tra l’altro, ad intraprendere tutte le misure necessarie per la salvaguardia dei diritti dei propri cittadini e delle Comunità, incluso l’eventuale ricorso formale sull’Imu agricola.

A tal fine si è deciso di proporre il ricorso amministrativo congiunto contro il sopra citato decreto per le motivazioni su esposte e di individuare il Prof. Avv. Costantino Murgia e l’Avv. Mauro Barberio, quali professionisti esperti in materia per l’attività di assistenza legale.

Tutti i Comuni interessati possono aderire all’azione per un costo simbolico stimato in euro 100,00 (euro cento/00.)

Vista l’estrema urgenza di proporre il ricorso nei tempi utili, si chiede di approvare entro e non oltre il 29 dicembre p.v. e di inviare via pec: ancisardegna@pec.it , la delibera con la quale,  il Comune:

-         aderisce all’azione giudiziaria congiunta promossa dall’ANCI SARDEGNA;

-         conferisce mandato, nelle forme di legge, ai citati Avvocati per lo svolgimento dell’attività di assistenza legale.

bozza di delibera

Anci Sardegna

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