Centrale Unica di Committenza

Ai sensi della legge n. 89 del 23 giugno 2014, sono state approvate le nuove norme sulla Centrale Unica di Committenza.

L’Anci nazionale ha espresso  forte preoccupazione per il rischio di paralisi dell’attività dei Comuni, determinato dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 66.

All’articolo 9 si prevede infatti il divieto per i Comuni non capoluogo di provincia di acquisire lavori, servizi e forniture in assenza di una centrale unica di committenza, e si stabilisce  che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci il Codice Identificativo Gara (Cig) ai Comuni non capoluogo di provincia che acquisiscano lavori, servizi e forniture senza che questi si uniscano, costituiscano un accordo consortile, ricorrano ad un soggetto aggregatore o alle Province. L’unica alternativa prevista, laddove possibile, è l’acquisto di beni e servizi attraverso il Mepa e la Consip spa.

A questo proposito l’Associazione auspica innanzitutto che il governo recepisca in tempi rapidissimi l’ordine del giorno approvato dallo stesso esecutivo, con il quale si impegna tra l’altro a prevedere una deroga per gli acquisti in economia fino a 40 mila euro e per gli interventi di somma urgenza, definendo anche i termini di un indispensabile regime transitorio, tale da consentire ai Comuni di predisporre il nuovo assetto organizzativo.

La norma insomma, secondo l’Anci, risulta non solo del tutto  inapplicabile, ma in netta controtendenza rispetto ai principi di semplificazione e snellimento delle procedure, nonché  con la volontà del Governo di rilanciare l’economia. Nel caos applicativo che ne discenderebbe, infine, Anci segnala con preoccupazione il rischio che trovino terreno fertile soluzioni di corto respiro proposte da soggetti non istituzionali e finalizzate a eludere la normativa.

ANCI Nazionale ha redatto una nota tecnica sugli articoli di particolare interesse per i Comuni contenuti nella Legge n. 89 del 23 Giugno 2014, di conversione del DL 66.

Per quanto riguarda la Regione Sardegna si ricorda che è in vigore il disposto dell’art.1, comma 32, della L.R. n. 7/2014 che recita: “32. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2012 si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2014 e, comunque, non prima della approvazione della legge regionale di riordino dell’ordinamento degli enti locali”.

 

 

 

 

 

 

 

 

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