Legge di conversione dl 41/2021 Sostegni – novità in materia sociale e sociosanitaria

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 69/2021  di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 41/2021 (cd. “dl Sostegni”).

Riepiloghiamo di seguito le maggiori novità introdotte dal dl Sostegni e dalla sua legge di conversione in materia sociale e sociosanitaria:

 ART. 11 (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL REDDITO DI CITTADINANZA) 

  • Fondo RdC (finalizzato all’erogazione del beneficio economico ai cittadini): incremento di 1 miliardo per il beneficio 2021;
  • Modifica relativa alla decadenza del beneficio economico: per il 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico è sospeso (ma non decade, come avveniva sinora) per la durata dell’attività lavorativa e comunque non oltre i sei mesi.

ART. 12 (ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA)  

Rinnovo, per ulteriori tre mensilità (marzo, aprile e maggio 2021), del Reddito di emergenza e ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.

NUOVO ART. 13-BIS (SOSTEGNO AI GENITORI CON FIGLI DISABILI)

Il nuovo articolo modifica l’art. 1, c. 365 legge 178/2020 (legge bilancio 2021), specificando che il contributo mensile ivi previsto, nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, è concesso a uno dei genitori (non più solo la madre) disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

ART. 14 (INCREMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE)

Incremento di 100 milioni del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore.

ART. 18 (PROROGA INCARICHI DI COLLABORAZIONE CONFERITI DA ANPAL SERVIZI S.P.A.) 

Navigator: prorogati i contratti sino al 31/12/2021.

ART. 21 (ALBERGHI SANITARI PER L’EMERGENZA DA COVID-19)   Proroga per quattro mesi, a decorrere dall’entrata in vigore del d.l. 41/2020 “Sostegni”, della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata (in ogni caso, le ASL devono garantire adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali).

Nuovo comma 2-bis: tali strutture alberghiere possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2, nei limiti delle risorse relative al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato).

ART. 34 (MISURE A TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ)

  • Istituzione presso il MEF del “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con dotazione pari a 100 milioni per il 2021, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Con uno o più DPCM (o decreti del Ministro per la Disabilità), di concerto con MEF e MLPS, sono individuati gli interventi e i criteri per l’uso delle risorse, destinate a finanziare specifici progetti. Nuovo comma 2-bis: gli interventi e i progetti sono finalizzati alla promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive, all’inclusione lavorativa e sportiva, nonché al turismo accessibile per le persone con disabilità.
  • Buoni taxi: destinazione di 20 milioni per il 2021 alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente entro il 31 dicembre 2021. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

NUOVO ART. 34-ter (MISURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ UDITIVA)

In attuazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione e degli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché in armonia con gli artt. 9, 21 e 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006) ratificata ai sensi della legge 18/2009, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST), così come le figure dei relativi interpreti quali professionisti specializzati (i cui percorsi formativi per l’accesso alle professioni sono definiti da DPCM o decreto del Ministro per la Disabilità entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione).

Le PPAA (compresi i Comuni e loro forme associate) promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST e di sottotitolazione.

A tali oneri si provvede a valere sul Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia (art. 1 c. 456 l. 145/2018), che, per l’anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro.

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