Mercato elettronico per gli acquisti sotto soglia comunitaria anche per i Comuni sotto i 5000 abitanti.

Estratto da “Italia Oggi” del 18/04/2014.

I Comuni con meno di 5000 abitanti sono tenuti ad utilizzare sistemi elettronici per gli acquisti sotto soglia comunitaria, anche nel caso di amministrazione diretta. L’obbligo generalizzato di cui all’art. 1 comma 450 legge 296/2006, è infatti ulteriore e autonomo rispetto a quanto previsto dal novellato art. 33 comma 3 bis dlgs 163/2006 in materia di acquisizione centralizzata di beni e servizi. E’ questo il principale chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, nella deliberazione n. 67 del 9/04/2014, che affronta nuovamente il tema dell’acquisto di beni e servizi dopo le disposizioni introdotte nell’ambito del dl 95/2012 spending review sul ricorso obbligatorio a sistemi elettronici (es. MEPA). Per i Comuni sotto i 5000 abitanti, l’obbligo di mercato elettronico si affianca a quello previsto dall’art. 33 comma 3 bis del dlgs 163/2006, che prevede (con decorrenza rinviata al 1° luglio 2014 per effetto del dl 150/2013 art. 3 comma 1 bis) l’acquisizione di lavori, beni e servizi tramite unica centrale di committenza nell’ambito delle Unioni o mediante apposito accordo consortile. In alternativa, gli stessi enti possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza di riferimento o attraverso il MEPA. Il mercato elettronico si configura, in tale contesto, come modalità di acquisto accentrato alternativa e obbligatoria, se e nella misura in cui lo sarà il ricorso alle centrali di committenza. Tuttavia, l’art. 1 comma 343 della L. 147/2013, ha escluso dalla sua applicazione gli acquisti in economia mediante amministrazione diretta e le ipotesi di affidamento diretto, per importi inferiori ai 40.000 euro. Da qui la richiesta di parere se la novella abbia fatto venire meno l’obbligo, per detti Comuni, di acquistare servizi e forniture in economia, mediante amministrazione diretta, sui mercati elettronici della P.A o altri strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento. In realtà, la modifica normativa codifica un principio già espresso dalla Corte dei Conti: le forme di acquisizione che non presuppongono l’espletamento di gare non rientrano comunque nell’alveo dell’art. 33 comma 3 bis. In particolare, l’amministrazione diretta esula dal Codice dei Contratti, in quanto ipotesi di “autoproduzione” o “in house”, limitatamente ai casi in cui le acquisizioni avvengono attraverso personale e mezzi propri dell’amministrazione. Rientrano invece nell’ambito del codice i casi in cui, per l’esecuzione, si ricorre comunque all’esterno, avvalendosi di mezzi appositamente acquisiti o noleggiati. Con riferimento quindi all’obbligo di ricorrere a centrali di committenza e/o agli strumenti o mercati elettronici di approvvigionamento di cui all’art. 33 comma 3 bis, se non sarà possibile procedere ad affidamenti diretti ex art. 125 commi 8 e 11, si dovrà (una volta entrato in vigore l’obbligo) procedere all’acquisto centralizzato; diversamente, si potrà operare autonomamente. In ogni caso, però, per il disposto dell’art. 1 comma 450 legge n. 296/2006, si dovrà obbligatoriamente fare ricorso ai mercati elettronici e/o agli strumenti telematici. Per tutte le amministrazioni locali il ricorso al mercato elettronico potrà essere escluso nelle sole residuali ipotesi di non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rispetto alle necessità dell’ente o, privilegiando un’interpretazione sistematica della disposizione, nel caso in cui quel determinato bene o materiale sia reperibile all’esterno a condizioni economiche migliorative, sempre previa prudente istruttoria e valutazione e adeguata motivazione della stessa nell’ambito della determinazione a contrarre. In tutti gli altri casi, il mancato ricorso alle modalità di acquisto prescritte comporta le conseguenze di cui all’art. 1 comma 1 legge 135/2012, cioè la nullità del contratto e le responsabilità a questo correlate. Gli obblighi per i Comuni in tema di acquisti non sono comunque circoscritti agli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Oltre alle disposizioni generali e ai vincoli del dl 95/2012 art.1 non possono passare inosservate le norme del dl 101/2013 che all’art. 3 bis impone di rivedere i contratti di servizio, con riduzione di oneri, anche per le proprie aziende partecipate.

 

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