RAS Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio – Locazione occasionale a fini ricettivi, L.R. 6 luglio 2018,n.23.

La legge regionale 6 luglio 2018, n.23, nel modificare la legge regionale n.16/17, ha aggiunto l’art.21 bis “Locazione occasionale a fini ricettivi” che prevede al comma 1 “la locazione occasionale a fini ricettivi è consentita previa comunicazione al Comune territorialmente competente con l’indicazione del periodo di disponibilita’ (…)”

E’ previsto inoltre, al comma 3, un richiamo all’art. 16 comma 8 della legge 16/17, che recita “E’ istituito il registro regionale delle strutture extra alberghiere, distinto per tipologia, tenuto dall’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio, che attribuisce l’identificativo univoco numerico (IUN) per singola struttura”

Il combinato disposto delle due norme richiamate, rende necessaria l’adozione di un nuovo modello, che tenga conto dei nuovi ed ulteriori adempimenti previsti dalle intervenute modifiche normative, e  che si allega alla presente.

I Comuni della Sardegna sono, perciò, invitati, laddove non vi siano gia’ dotati, ad avvalersi di tale documento.

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